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  • Atto indicibile - tutte le concessioni della regione a Rocchetta S.p.A.

TESTO INTEGRALE - Primo ricorso al TAR per richiesta nullità D.D. Calcolo delle indennità spettanti - Comunanza Agraria / Rocchetta

Come promesso, esperiti i tempi tecnici di deposito presso il TAR dell’Umbria,il CDA della Comunanza Agraria Appennino Gualdese, allo scopo di ottemperare ai suoi compiti istituzionali d’informazione agli Utenti Monte ed a tutti i cittadini gualdesi, è qui a pubblicare integralmente il Ricorso PER L’ANNULLAMENTO E/O PER LA DECLARATORIA DI NULLITA’ della Determinazione Dirigenziale n. 8399 del 12.11.2015 della Direzione Regionale Risorsa Umbria.Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali – Servizio Foreste, Economia e Territorio Montano della Regione Umbria avente ad oggetto: “Bacino imbrifero, denominato “Rocchetta” in comune di Gualdo Tadino. Calcolo delle indennità spettanti per la compressione dei diritti di uso civico”, nella parte in cui dà atto della sussistenza di presupposti invece inesistenti, per poter procedere alla liquidazione delle indennità dovute per la compressione dei diritti di uso civico gravanti sui terreni oggetto di concessione mineraria per la captazione “Acqua Rocchetta”, nonché di ogni altro atto eprovvedimento presupposto, consequenziale, e comunque connesso e/o collegato a quello dianzi menzionato.

Questo CDA vuole evidenziare che sono 3 i Profili di diritto per i quali si chiede la Nullità e/o Annullabità della Detarminazione impugnata. In dettaglio:

PRIMO PUNTO: Con il provvedimento impugnato, viene effettuata la liquidazione “delle indennità dovute per la compressione dei diritti di uso civico gravanti sui terreni oggetto di concessione mineraria per la captazione “Acqua Rocchetta”, ma questa liquidazione è, secondo noi, del tutto illegittima in quanto relativa ai terreni oggetto di una concessione autorizzata in violazione di legge e comunque adottata tenendo conto di presupposti inesistenti.

Infatti, gli atti amministrativi, che hanno condotto al rilascio della concessione mineraria per la captazione “Acqua Rocchetta” e delle successive proroghe, sono radicalmente nulli o comunque annullabili, in quanto mancanti del presupposto indefettibile del cambio di destinazione d’uso dei terreni sui quali insiste la stessa concessione, richiesto dalla legge.

A questo proposito vale la pena di citare la Giurisprudenza in materia che stabilisce che non vi sarebbe la possibilità di andare in “deroga” rispetto a tali principi, poiché quando il mutamento di destinazione "in deroga" delle terre sottoposte ad uso civico si risolve in un'attribuzione a terzi di diritti spettanti alla collettività esso ha l’effetto di privare i componenti della collettività (che ne sono i veri titolari) del beneficio, per trasferirlo a soggetti privati che richiedono l'utilizzazione imprenditoriale del terreno a fini di lucro personale per un consistente lasso di tempo.

Inoltre poiché sembra confermata anche l’assenza di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso per la realizzazione dei pozzi, appare evidente che anche i provvedimenti concessori di edificare, rilasciati dal Comune di Gualdo Tadino, siano radicalmente nulli per mancanza di un presupposto essenziale.

Secondo la nostra tesi tutti gli atti di concessione sono nulli per impossibilità dell’oggetto o per contrasto con norme imperative, dove un’area posta in tutela di 224 ettari è stata sottratta alla piena disponibilità degli abitanti della città di Gualdo.

L’imperatività si fonderebbe sulla necessità di garantire l’inviolabilità di quelle risorse naturali il cui sfruttamento indiscriminato si pone in contrasto con l’esigenza del diritto della personalità dei partecipanti alla collettività, quali il diritto alla tutela dell’ambiente e alla sua salubrità.

Questi principi non possono subire alcuna deroga quando la sottrazione dell’utilità del terreno sottoposto ad uso civico sia compiuto in favore di un privato che svolge la propria attività unicamente per un proprio tornaconto economico, come in questo caso.

SECONDO PUNTO: Dal testo della Determinazione non è dato comprendere se la liquidazione si riferisca all’indennità che la Rocchetta avrebbe dovuto versare, sulla base delle concessioni del 1993 e del 1996 (dal 1993 a oggi), oppure agli importi che la Rocchetta dovrebbe corrispondere dal novembre 2015, sempre per la concessione in essere, o ancora se tale computo riguardi addirittura la proroga richiesta dalla Rocchetta, che al momento dell’atto impugnato non era stata comunque ancora approvata.

TERZO PUNTO: Le indennità vengono liquidate sulla base della suddivisione delle aree di concessione in aree di tutela assoluta ed aree di salvaguardia, ma, come confermato dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico, per la Concessione Rocchetta non erano mai state delimitate le Aree di Salvaguardia di cui alla L.R. 22.12.2008 n. 22.

Infine se si volesse affermare che la liquidazione dell’indennità dovrebbe essere riferita agli atti di proroga, anche in queto caso si dovrebbe affermare l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto adottato prima del provvedimento di concessione della proroga e, soprattutto, perché assunto in assenza del provvedimento che avrebbe dovuto costituirne il presupposto.

La Comunanza prosegue nella sua attività di tutela, salvaguardia e valorizzazione. 

Lasciamo a voi la lettura del Testo del Ricorso.