TESTO INTEGRALE - Ricorso al TAR contro Proroga Rocchetta
Il consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria rende noto il contenuto del ricorso contro la proroga Rocchetta e pubblica qui il ricorso in versione integrale.
Ricorso contro la REGIONE UMBRIA, il COMUNE DI GUALDO TADINO, la PROVINCIA DI PERUGIA, l’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (A.R.P.A.) UMBRIA, l’ AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 UMBRIA, l’ AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 2 UMBRIA, UMBRA ACQUE S.P.A., NEI CONFRONTI della ROCCHETTA S.P.A.,
PER L’ANNULLAMENTO E/O LA DECLARATORIA DI NULLITA’ della Determinazione Dirigenziale n. 9873 del 18.12.2015 della Direzione Regionale Risorsa Umbria. Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali – Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 7.1.2016, n. 1 avente ad oggetto: “Rocchetta S.p.A – Proroga della concessione di acqua minerale denominata “Rocchetta” in comune di Gualdo Tadino (PG) e istituzione delle aree di salvaguardia – Artt. 18 e 23 della L.R. 22/2008” e della Deliberazione del Consiglio Comunale di Gualdo Tadino n. 54 del 29.10.2015, e relativo atto istruttorio, – rivelatosi lesiva solo all’esito della predisposizione e pubblicazione della predetta Determinazione Regionale 9873/2015 - avente ad oggetto: “Istanza di proroga della concessione di acque minerale denominata “Rocchetta” e proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia – seduta conclusiva della Conferenza di Servizi – Determinazioni” con la quale è stato stabilito di esprimere “parere favorevole alla proroga della concessione denominata “Rocchetta” in relazione alla seduta della Conferenza di Servizi prevista per il giorno 30.10.2015, ivi compresa la convenzione fra Comune di Gualdo Tadino e Rocchetta S.p.a. sottoscritta in data 26.10.2015 menzionata nella Deliberazione del Consiglio comunale 54/2015, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale, e comunque connesso e/o collegato a quelli dianzi menzionati, ivi compresi i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi tenute in data 9.6.2015, 30.7.2015, 30.10.2015 (e le altre eventualmente tenutesi), allo stato non conosciuti, ma menzionati nella Deliberazione del Consiglio Comunale 54/2015, nonché gli altri atti e provvedimenti, allo stato non conosciuti, sempre menzionati nella stessa Delibera.
1.- violazione delle norme di derivazione comunitaria relative alla proroga della concessione di beni pubblici – violazione delle norme sul procedimento amministrativo che impongono l’adozione delle procedure di evidenza pubblica – eccesso di potere per disparità di trattamento - violazione delle norme sulla trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa -
La Regione Umbria ha accordato la proroga della concessione prima della scadenza del termine previsto per il 2022, sulla base della richiesta avanzata dalla Rocchetta S.p.a. che ha presentato un programma di investimenti.
Secondo la legge Regionale per le concessioni di acqua minerale
“Il titolare della concessione può richiedere, prima del rinnovo, la proroga della stessa al fine di realizzare ulteriori nuovi investimenti necessari per l’utilizzazione delle acque” e “Il dirigente del Servizio regionale può concedere la proroga della concessione al fine di assicurare l’ammortamento degli investimenti occorrenti. La durata massima della proroga è di venticinque anni”. Secondo la Comunanza Agraria , analizzando i fatti, la Regione ha applicato tali articoli concedendo la proroga all’originario concessionario, automaticamente, senza attivare alcuna procedura competitiva. Inoltre la necessità di attivare tale procedura non si ritrova neppure nella Delibera del Consiglio comunale 54/2015, anch’essa impugnata.
Eppure il provvedimento in questione riguarda la concessione di beni pubblici per fini economici e, secondo l’univoca interpretazione giurisprudenziale da sentenze del Consiglio di Stato, avrebbero dovuto essere necessariamente applicati i principi di non discriminazione, sanciti da norme comunitarie.
2.- illegittimità costituzionale della legge regionale – umbria n. 22 del 22.12.2008, per contrasto dell’art. 18, primo e terzo comma e dell’art. 17, primo comma della stessa legge regionale, con l’art. 117, primo comma, della costituzione in relazione agli articoli 49 (ex art. 43 TCE) e 101 (ex art. 81 TCE) del trattato dell’unione europea - violazione delle norme sul procedimento amministrativo per applicazione di norme incostituzionali –
Secondo la Comunanza Agraria la Legge Regionale – Umbria n. 22 del 22.12.2008 deve ritenersi incostituzionale, nei punti evidenziati sopra, per violazione della Costituzione e del Trattato dell’Unione Europea
Per supportare la questione di legittimità costituzionale si fa riferimento ad una Sentenza della Corte Costituzionale relativamente ad un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, in tutto simile al nostro caso.
In tal caso si dichiarò l’illegittimità costituzionale della norma poichè prevedeva un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima e tale automatismo determinava una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano la concessione non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti.
3.- violazione dell’art. 12, legge 16.6.1927 n. 1766 - violazione delle norme sul procedimento amministrativo che impongono l’adozione delle procedure di evidenza pubblica in tema di usi civici – eccesso di potere per disparità di trattamento - violazione delle norme sulla trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa -
Nel terzo motivo di ricorso è stata dimostrata l’assenza di mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da uso civico con riguardo ai provvedimenti iniziali di concessione e autorizzazione, compresi quelli edificatori relativi alla realizzazione dei pozzi.
Il Comune di Gualdo Tadino non solo ha omesso di osservare i canoni di derivazione comunitaria di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza non discriminazione e proporzionalità, ma non ha attivato affatto la procedura per la richiesta dell’autorizzazione al cambio di destinazione d’uso (sebbene la Comunanza Agraria Appennino Gualdese abbia denunciato molte volte il mancato avviamento della procedura). Il mancato cambio di cui sopra ha l’ effetto di privare i componenti della collettività (che ne sono i veri titolari) del beneficio, per trasferirlo a soggetti privati che richiedono l’utilizzazione imprenditoriale del terreno a fini di lucro personale per un consistente lasso di tempo.
4. violazione delle norme sul procedimento amministrativo in tema di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e in tema di convocazione e svolgimento della conferenza di servizi – eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per difetto di motivazione -
In pratica nella concessione Rocchetta che si stende su 224 ettari, quasi tutti soggeti ad uso civico, la Regione ha indivuato e delimitato le zone di rispetto ristretto per circa ha 275 ad uso civico, la zona di rispetto allargata per 240 ettari e la zona di protezione per altri 275 ettari. Oltre quindi ad avere compressione significativa dei diritti su 790 ettari soggetti ad uso civico, di proprietà dei gualdesi, su alcuni di questi terreni vi sono addirittura contratti di affitto per pascolo in essere, stipulati dal Comune di Gualdo Tadino con allevatori locali. Gli atti impugnati incidono sull’uso civico senza che vi sia stato alcuna valutazione del cambio di destinazione d’uso.
La Comunanza Agrari avrebbe dovuto essere coinvolta nel procedimento che ha condotto, tra l’altro, alla delimitazione delle aree di salvaguardia, ma Regione e Comune di Gualdo Tadino non hanno mai formalmente comunicato alla Comunanza Agraria l’avvio del procedimento volto al rilascio della proroga e la Comunanza è stata esclusa dalla Conferenza di Servizi, alla quale avrebbe dovuto partecipare, quale ente gestore dei beni gravati da uso civico.
La nuova destinazione dei terreni deve rappresentare un beneficio per la generalità degli abitanti e la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che, sia pure ai fini di realizzare infrastrutture pubbliche o di pubblico interesse, ha garantito l’utilizzabilità di suoli gravati da usi civici, sulla base della semplice autorizzazione comunale. Infine l’autorizzazione regionale non può ritenersi implicita nella concessione di sfruttamento, che risulta rilasciata senza alcuna espressa considerazione della compressione dell’uso civico derivante dal provvedimento”.
5- violazione di norme imperative e/o mancanza assoluta dei presupposti dell’atto amministrativo – violazione dell’art. 12, legge 16.6.1927 n. 1766 – nullità e/o annullabilità dei provvedimenti impugnati derivante da nullità radicale dei provvedimenti presupposti ex art. 21 septies della l. 7.8.1990 n. 241-
Poiché è stata dimostrata l’assenza di mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da uso civico compresi quelli edificatori relativi alla realizzazione dei pozzi ne consegue che i provvedimenti che precedono l’atto impugnato, sono radicalmente nulli per essere stati adottati in violazione di norme imperative.
6.- violazione dell’art. 9 e ss. della legge regionale n. 22 del 22.12.2008 sul rilascio di nuova concessione - eccesso di potere difetto per di istruttoria e difetto di motivazione - violazione dell’art. 12, legge 16.6.1927 n. 1766 – altro profilo –
illegittimità costituzionale della legge regionale – umbria n. 22 del 22.12.2008, all’art. 9, comma 3 per contrasto con l’art. 117, primo comma, della costituzione in relazione agli articoli 49 (ex art. 43 TCE) e 101 (ex art. 81 TCE) del trattato dell’unione europea -
La Determinazione Dirigenziale impugnata prevede la proroga per “la quantità massima di acqua prelevabile pari alla portata media annua di 25l/s di cui 18l/s per l’acqua minerale Rocchetta e di 7l/s per l’acqua minerale Serrasanta”.
Ma lo sfruttamento della sorgente Serrasanta, che viene ricompresa nell’ambito della concessione originaria, è l’oggetto di una nuova concessione, anche se l’Amministrazione regionae la riconduce del tutto illegittimamente nell’ambito della proroga disapplicando ogni disposizione in tema di nuova concessione, compreso l’avvio di un previo confronto concorrenziale basato sull’evidenza pubblica.
Infatti sebbene negli anni ’90 l’acqua del pozzo “Serra Santa” risultava avere le stesse caratteristiche dell’acqua “Rocchetta”, più recentemnete, con il decreto del Ministero della Salute 04.05.2015, Rocchetta ottiene il riconoscimneto dell’acqua minerale “Serrasanta”, evidentemente diversa dalla Rocchetta.
Ma nella istanza di proroga la Rocchetta S.p.a. non ha neppure richiesto il rilascio della nuova concessione relativamente acqua minerale “Serrasanta”, anche se poi nel programma di investimenti, è previsto il completamento di opere per la captazione ed imbottigliamento delle acque dalla sorgente R6-Serrasanta. Quindi la circostanza che l’Acqua Rocchetta e l’Acqua Serrasanta siano tra loro diverse rende necessario, a prescindere dal fatto che la sorgente Serrasanta fosse ricompresa nell’area di concessione originaria, il rilascio per tale sorgente di una differente concessione. Ma tale autonomo titolo non è stato mai rilasciato.
Al contrario, nella Determinazione regionale la concessione viene garantita con tanto di denominazione, quantitativo massimo estraibile, ecc., ma al di fuori delle norme ed in assenza di un provvedimento formale.
La Comunanza poi nel ricorso esprime riserve di formulare motivi aggiunti per la questione della diversa qualità delle acque Serrasanta e Rocchetta.
Manca il riferimento ad alcun atto istruttorio, quale l’attivazione di uno studio di bacino o sulla sostenibilità idrogeologica anche per l’approvvigionamento idrico necessario per le esigenze degli abitanti, effettuato prima del rilascio della nuova concessione “Serrasanta”.
Per concessione “Serrasanta”, all’interno della concessione Rocchetta, non è stata attivata nessuna alcuna procedura di affidamento di evidenza pubblica che sarebbe stata doverosa, poiché non è automatico che debba essere rilasciata al concessionario titolare Rocchetta.
Di nuovo manca qualsiasi mutamento di destinazione d’uso dei terreni, sui quali insiste la predetta concessione. Ad oggi il pozzo di captazione Serrasanta è stato realizzato su terreno privato non gravato da uso civico, ma, a parte l’accertamento che la Comunanza si riserva di effettuare sulla esistenza dell’uso civico anche su tali terreni privati, intorno alla predetta area privata si estende la Zona di rispetto ristretta, nonché quella allargata, e non vi è alcuna valutazione né cambio della destinazione d’uso. Come stabilito dalla Sentenza n. 190 del 20.5.2008 del TAR Umbria per i pozzi di Corcia tale omessa valutazione deve fare ritenere illegittimo il rilascio della concessione.
7.- eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione - eccesso di potere per sviamento ed illogicità manifesta
Si richiama la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, che ha confermato la pronuncia del TAR Umbria 189 del 20.5.2008, sulla questione dell’omessa considerazione dell'incidenza del prelievo idrico sulle componenti ambientali per la questione di Corcia.
Il Consiglio di Stato ha affermato che le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e devono essere subordinate al Piano di Tutela delle acque.”
Il Piano di Tutela della Regione Umbria contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, di cui la Regione avrebbe dovuto tenere conto prima di rilasciare la proroga, da subordinare alla valutazione della sostenibilità ambientale con riferimento alla garanzia del minimo deflusso vitale del corpo idrico interessato al prelievo, della capacità di ravvenimento della falda, dell’equilibrio del bilancio idrico del bacino o sottobacino di riferimento.
Nessuna delle valutazioni e degli accertamenti citati sono stati effettuati e come affermato dal TAR nella sentenza citata L'omissione inficia la concessione impugnata.
8. eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per difetto di motivazione - eccesso di potere per sviamento ed illogicità manifesta - ulteriori profili
Ci sono significativi esempi che connotano in maniera eloquente che la proroga e la nuova concessione sono state assentite in modo affrettato ed approssimativo, senza un’approfondita verifica volta a stabilire se il prelievo dell’acqua minerale – che costituisce comunque un impoverimento - da un lato, sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale e dall’altro – una volta accertata tale compatibilità – se vi sia anche un'adeguata convenienza, per la collettività locale e per quella regionale.
Gli interventi previsti dalla Rocchetta S.P.A. ricadono all’interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT5210014 "Monti Maggio - Nero" (doc. 24), che fa parte della rete “Natura 2000” - strumento fondamentale della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Gli interventi devono essere sottoposti a procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) e di incidenza ambientale (VIA) e, considerando l’importanza del sito e la necessità di determinare gli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati, sarebbe stato necessario attivare il procedimento al momento della presentazione del progetto e non successivamente, dopo che la proroga e la concessione sono state accordate.
Inoltre nell’istanza avanzata da Rocchetta S.P.A. non si fa mai presente che gli interventi progettati ricadono in siti di interesse comunitario, né il progetto sembra tenere in considerazione le importanti conseguenze, sotto il profilo giuridico, attinenti all’osservanza dei principi e delle procedure.
La Rocchetta S.P.A. dovrebbe realizzare il progetto di un’oasi naturalistica “tramite l’abbattimento delle vecchie strutture di produzione (mc. 20.000) e creazione di un parco naturalistico turisticamente fruibile…”, ma né Regione né Comune hanno valutato se occorressero titoli abilitativi particolari, cioè se il progetto fosse effettivamente realizzabile.
Il progetto OASI è stato esaminato da un esperto che lavora presso l’Istituto per l'Ambiente del Centro di Ricerca della Commissione Europea e la sua relazione è stata inviata alle Autorità comunale, regionali ed al Ministero dell’Ambiente.
Egli ritiene che le citazioni di natura faunistica menzionate nel progetto, non sono “oltre” la fauna autoctona locale, come la relazione progettuale fa invece ritenere, ma ne fanno parte integrante; Il progetto ignora sia l'istituzione della Rete NATURA 2000, sia la procedura del SIC IT5210014, e non cita il lungo elenco di specie che sarebbero attribuite al sito.
In sistesi egli ritiene che l’inserimento di motivazioni di tipo naturalistico per la realizzazione delle azioni elencate dal progetto, non trovando riscontro all’interno di procedure universalmente corrette e necessarie, è meramente speculativo e opportunistico.
Infine, come stabilisce la legge, per la comparazione degli interessi andava anche fatta la valutazione del programma degli investimenti, tenendo conto della sua incidenza sull’economia locale, ma la Determinazione impugnata ha approvato, senza alcuna verifica, il risanamento della valle “Rocchetta”.
Infatti l’intervento è stato incluso nel programma degli investimenti che la Rocchetta ha inteso realizzare al fine di ottenere la nuova concessione e la proroga, affermando che che “l’ambiente pressoché incontaminato della zona denominata “Gola della Rocchetta”, grandemente ferito a seguito dell’alluvione del 2013 andrà ripristinato e riqualificato come da progetto presentato all’Amministrazione comunale”, ove a monte “consisterà nel ripristino delle condotte e del sentiero carrabile fino a R5 e al Fontanile interessando anche la sorgente R6-Serrasanta”.
In effetti, la realtà di fatto, è ben diversa.
Il sito da ripristinare si trova in una stretta gola, con pareti rocciose anche verticali, ubicata nel comune di Gualdo Tadino, in località Valle del Fonno o Gola della Rocchetta, incastonata fra le pendici del complesso montuoso ricompreso nella catena degli Appennini Umbro-Marchigiani. Nel luogo in questione la Rocchetta S.p.a. ha scavato un profondo tracciato ed installato una tubazione per condurre a valle l’acqua prelevata dai pozzi oggetto della concessione .
La Comunanza Agraria ha incaricato un Tecnico, che ha redatto una relazione depositata in cui è stato precisato che i fenomeni di ruscellamento escavazione e smottamento hanno determinato il trasporto a valle, con forza e dirompenza sempre maggiore, di detriti vari, rocce comprese, in quantità aumentante esponenzialmente durante la corsa verso il fondo valle. A fronte di ciò è stato rilevato che gli scavi sono stati eseguiti e richiusi non a perfetta regola d'arte e comunque in dispregio alle prescrizioni del Comune di Gualdo Tadino e della Comunità Montana. Esaminati gli elaborati tecnici, la concessione edilizia n. 34/98, le relative prescrizioni e la restante documentazione, rilasciati dal Comune di Gualdo Tadino e verificato lo stato dei luoghi, il tecnico incaricato ha rilevato diverse difformità tra lo stato attuale e lo stato assentito. A) In primis la omessa realizzazione della soletta in calcestruzzo che avrebbe dovuto ricoprire la sede di alloggiamento della condotta riempita di sabbia: la predetta soletta aveva la funzione di proteggere lo scavo di alloggiamento per “contribuire e/o impedire il verificarsi dei ruscellamenti e conseguenti smottamenti di terreno, con trasporto a valle di enormi quantità di, detriti, fatto poi verificatosi”. B) Mancata osservanza di quanto stabilito nell’autorizzazione della Comunità Montana dell'Alto Chiascio, che aveva prescritto di regimentare le acque adeguatamente al fine di scongiurare i ruscellamenti e gli smottamenti, invece riscontrati sul posto.
Per tale ragione si ritiene che sia Comune e Regione prima di ricomprendere i lavori di ripristino della valle fra gli investimenti, avrebbero dovuto controllare lo stato dei luoghi, accertare l’osservanza delle prescrizioni nella realizzazione dei lavori di scavo, verificare se fossero riscontrabili corresponsabilità della Rocchetta S.p.a. nel verificarsi dei ruscellamenti e smottamenti del terreno con trasporto a valle dei detriti. Anche tali omissione inficiano i provvedimenti impugnati che, perciò stesso, dovranno essere annullati.
La Comunanza Agraria, dopo la seconda guerra, aveva costruito un edificio adibito poi a trattoria e una grande vasca alimentata da uno zampillo d’acqua che scaturiva direttamente dalla roccia. Vi era poi un grande piazzale intorno alla vasca che costituiva luogo di incontro per i gualdesi.
Nel progetto Rocchetta, l’edificio verrà abbattuto e, con tutta probabilità, verrà inibito l’accesso al piazzale e alla vasca storica, in quanto troppo vicini al pozzo R1 e per tale ragione identificati quali “centro di pericolo”.
Per questo intervento, particolarmente inviso agli abitanti di Gualdo, non è mai stata interpellata la Comunanza Agraria per esprimere il proprio parere, né c’è stato un accertamento per comprendere se il progetto contenga elementi compensativi.
A fronte di un investimento previsto di Euro 30.500.000, soltanto il 10% degli investimenti avrebbero un’incidenza sull’economia locale, mentre il resto degli intereventi riguarderebbe unicamente Rocchetta S.P.A. L’aumento dei posti di lavoro sembra inadeguato rispetto al valore della risorsa pubblica, la bretella ferroviaria verrebbe realizzata soltanto a vantaggio dello stabilimento Rocchetta e va escuso dall’investimento l’acquisto del materiale di scorta quale palletts, preforme, film, da ricomprendersi invece come spesa corrente.
Quindi l'impatto positivo per l'economia della Regione deve essere assai ridimensionato, ed è comunque sperequato rispetto al valore della risorsa pubblica concessa.
Nessuno ha eseguito la ponderazione degli interessi contrapposti e tale omissione inficia il provvedimento di proroga e di concessione.